Ricevo e leggo questa notizia dal sito di Assifero. Una buona opportunità sicuramente per noi fundraiser.
Il nuovo codice della strada oltre ai taxi e parificati permette anche ai veicoli di proprietà di Onlus la pubblicità non luminosa per conto di terzi. Al di là delle opportunità, tutto sommato marginali per gli enti d’erogazione, che la possibilità di fare pubblicità conto terzi sui propri mezzi offre loro, si tratta di una norma che in qualche modo costringe a rivedere un’impostazione che vietava alle onlus di esercitare qualsiasi forma di pubblicità. La risoluzione 356/E pubblicata il 14 novembre 2002 dall’Agenzia delle Entrate è stata infatti da molti considerata come il divieto per le onlus di dar vita a contratti di pubblicità in quanto incompatibili con la loro natura, anche se in realtà essa si soffermava sui contratti di sponsorizzazione in cui un’azienda utilizzava il marchio di una onlus per pubblicizzare un proprio prodotto.
Oggi però che una legge delle stato prevede la possibilità per le onlus di utilizzare i propri veicoli per fare pubblicità conto terzi bisogna presupporre che tale attività sia consentita, altrimenti non avrebbe senso l’inserimento di una norma che stabilisce un’eccezione a favore di questi enti. Diventa quindi importante sapere se questa opportunità è limitata ai soli mezzi automobilistici o se dovrebbe essere logicamente permesso alle onlus di utilizzare altri supporti per gestire tale attività, quali potrebbero essere i propri rapporti annuali, il proprio sito o altre pubblicazioni.