Mi hanno segnalato un articolo che, se corrisponde a verità, ha dell’assurdo.
In pratica una società (http://www.buycentral.it/) con sedi in diverse parti del mondo tra cui il Giappone decide di mettere sul proprio sito un link che invita a donare alla C…e R…a I……a (capirete poi perchè non posso scrivere questo nome) per il terremoto in Giappone.
Ecco la risposta, via email, di questa organizzazione nonprofit italiana che ha intimato al sito di rimuovere il link. Siamo alla burocrazia che fa male al fundraising! MAGARI NON E’ VERO, QUINDI PRENDIAMO CON LE MOLLE QUESTA NOTIZIA…non vorrei in nessun modo squalificare le meritorie attività della Croce Rossa. E d’altronde con gli imbroglietti che ci sono in giro, anche loro, giustamente, si tutelano…insomma un fosso si fa con due sponde, ma tutto sommato non mi sento di comprendere la situazione….se e’ vera, andava risolta in un modo diverso.
L’utilizzo dell’Emblema di Croce Rossa è regolato innanzitutto dalla prima Convenzione di Ginevra del 1949, ratificata in Italia con la legge n. 1739 del 27 ottobre 1951, che all’art. 53 sancisce, in particolare, il principio di esclusività dell’uso dell’Emblema. L’uso dell’Emblema o della dicitura Croce Rossa – o di qualsiasi segno o dicitura che ne costituisca un’imitazione – da parte di individui, organizzazioni, aziende o società sia pubbliche che private, che non siano tra quelle autorizzate dalla stessa Convenzione, è definitivamente proibito, indipendentemente dall’uso che se ne intenda fare. La protezione del principio di esclusività viene affidata dal successivo art. 54 alle legislazioni nazionali, a norma del quale gli Stati firmatari della Convenzione, che non lo avessero già fatto, devono adottare le misure necessarie a garantire la prevenzione e la repressione degli abusi.
In Italia la tutela dell’Emblema di Croce Rossa è regolata dalla legge 30 giugno 1912, n. 740 che, all’art. 1, dispone che “Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce Rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di “Croce Rossa” è soggetto a sanzioni, anche penali, qualora il fatto costituisca reato”.
Ciò premesso, nonostante il potenziale risvolto positivo della Sua iniziativa, si diffida formalmente codesta Società a rimuovere con cortese urgenza dal sito http://www.buycentral.it/ il richiamo alle donazioni su quello della Croce Rossa Italiana.